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PIANO TRANSIZIONE 4.0:
I nuovi crediti d’imposta inseriti nella legge di bilancio 2021 sono previsti per 2 anni, il 2021 e il 2022.
La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020. È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (entro giugno 2023).
In cosa consiste:
Il Piano Transizione 4.0, confermato nella nuova legge di bilancio 2021, sostituisce il precedente “Impresa 4.0” e le misure previste fino al 2019.
Le agevolazioni previste dal nuovo Piano sono prevalentemente di natura fiscale e consistono nel credito d’imposta per gli investimenti in:
Il credito d’imposta associato agli investimenti effettuati nel 2021 in strumenti e dispositivi tecnologici finalizzati all’implementazione di forme di lavoro agile (es.: Smart Working), è del 15%. Dal 2022 l’aliquota di ammortamento è, invece, del 6%.
In relazione ai beni immateriali non 4.0, si prevede un credito di imposta con aliquota del 10% e massimale di 1 milione di euro, fino a dicembre 2021, ed una aliquota del 6% dal 2022 e fino al giugno 2023.
2,5 milioni con aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
dai 2,5 milioni ai 10 milioni con aliquota del 30% nel 2021, e 20% nel 2022;
dai 10 ai 20 milioni con aliquota, del 10% nel 2021 e 2022.
Nel caso in cui gli investimenti in beni 4.0 ammontino a un costo di acquisizione unitario superiore a 300 mila euro ci sarà bisogno di una relazione tecnica e/o perizia giurata.
Con riferimento agli esercenti arti e professioni viene disposta anche l’ammissibilità degli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli rientranti nel Piano Transizione 4.0.
Quanto alle modalità di utilizzo del credito, Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (quindi è ammessa anche la compensazione immediata a partire dall’anno di acquisto dei beni del credito relativo agli investimenti)
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
per gli investimenti in ricerca e sviluppo il credito d’imposta riconosciuto passa dal 12% al 20%, con massimale da 3 milioni a 4 milioni di euro;
per gli investimenti in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il credito d’imposta riconosciuto è del 10% con massimale di 2 milioni di euro;
per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi allo scopo di ottenere una transizione ecologica (Green) e digitale, il credito d’imposta riconosciuto è del 15% con massimale di 2 milioni di euro.
Viene inoltre prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con aliquote del: 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese, e del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Tra i principali incentivi previsti dal Piano, il Credito d’imposta Formazione 4.0 è tra quelli di maggiore stimolo per le imprese. L’agevolazione permette infatti di migliorare le competenze del personale con corsi di formazione sulle cosiddette tecnologie abilitanti 4.0. Il Credito d’imposta Formazione 4.0 relativo alle spese sostenute nel 2021 è pari al: 50% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 300.000 euro, 40% per le medie imprese, con un tetto massimo di 250.000 euro, 30% per le grandi imprese, con un tetto di 250.000 euro per azienda
La misura del credito d’imposta, rispettando i limiti massimi annuali per l’impresa, aumenta al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO:
La Manovra poi proroga e rifinanzia, per il 2021 e il 2022, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) con una dotazione di 1 miliardo di euro l’anno.
SGRAVI PER CHI ASSUME DONNE E GIOVANI, INCENTIVI PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE:
Previsti anche nuovi sgravi contributivi per assumere donne e giovani.
L’esonero contributivo per chi assume giovani che non abbiano compiuto 36 anni è del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro e per un periodo massimo di 36 mesi. Esonero che può arrivare a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Lo sgravio è concesso sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le stabilizzazioni di contratti a termine.
Stessa portata in termini percentuali e di tetto di spesa per chi assume donne: gli sgravi per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-22 sono del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Viene istituito presso il MISE anche il nuovo Fondo impresa femminile, con incentivi ad hoc per l’imprenditoria femminile. Gli interventi di supporto potranno consistere in: a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili b) finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati (è ammessa anche la combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti) per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante; d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione; e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.
Con il vaglio parlamentare, è stato introdotto anche un Fondo per il venture capital al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione tecnologica.
RESTO AL SUD – AMPLIAMENTO DELA PLATEA DEI RICHIEDENTI:
Nuovi requisiti per accedere a Resto al Sud. Anche i soggetti con età compresa tra 45 e 55 anni possono accedere alla misura agevolativa per avviare nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, che amplia nuovamente, rispetto a quanto già previsto dalla Manovra 2020, la platea dei possibili beneficiari. Il sostegno finanziario copre il 100% delle spese ammissibili e si articola in un mix di incentivi: 50% in contributo a fondo perduto e 50% in finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI e MORATORIA FINANZIAMENTI:
La manovra di bilancio 2021 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.
Con un correttivo approvato in sede parlamentare, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, viene poi allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia.
La Manovra prevede poi la proroga della moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. La proroga è automaticamente concessa, salvo espressa rinuncia da parte dell’impresa, a tutte le PMI che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, hanno già richiesto la sospensione. Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021.
CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE:
Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con il rifinanziamento del Fondo SIMEST che, per il 2021, potrà contare su 1.550 milioni di euro e che anche il prossimo anno manterrà lo stesso schema di gioco varato nel 2020 per affrontare la crisi economica causata dal Covid e cioè: una parte del finanziamento a fondo perduto (e che quindi non va restituito) e l’esenzione dalle garanzie per strumento quali: Patrimonializzazione, partecipazione a fiere internazionali, inserimento nei mercati esteri, e-commerce, Temporary export manager, studi di fattibilità.
Oltre al Fondo SIMEST, però, la manovra rifinanzia anche il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy gestito ogni anno da ICE.
Infine spazio all’azione per la promozione dei marchi italiani all’estero e al contrasto all’Italian sounding. La legge di bilancio, infatti, stanzia risorse per associazioni di categoria e consorzi per promuovere all’estero i marchi collettivi e introduce nuove disposizioni per valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane all’estero.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE CHE AVVIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA NELLE ZES ISTITUITE NEL MEZZOGIORNO D’ITALIA:
Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), è prevista la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni riguardanti il mantenimento dell’attività nell’area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO TRAMITE I CONTRATTI DI SVILUPPO:
La disciplina concernente l’accesso ai contratti di sviluppo prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro sia ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni
FONDO SVILUPPO E COESIONE – CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027:
Viene disposta in manovra una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Le norme definiscono, altresì, i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021- 2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord.
ULTERIORI MISURE INERENTI LE SOCIETA’ DI CAPITALI:
Per le società di capitali, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Inoltre viene specificato che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.